CONDOMINIO – L’amministratore di condominio vittima di ingiuria o diffamazione
Foto di <a href="https://pixabay.com/it/users/rollstein-13853955/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4709804">Roland Steinmann</a> da <a href="https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4709804">Pixabay</a>

download articolo da Gestire Immobili Guardando Avanti
L’amministratore di condominio vittima di ingiuria o diffamazione
E’ stata segnalata una recente pronuncia di legittimità (Cassazione civile sez. III 09/10/2024 n. 26325) in tema di offese verbali in Condominio, rivolte da un condòmino nei confronti dell’amministratore.
Era stato proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di un Tribunale di conferma di quella di un Giudice di Pace che aveva condannato un condòmino a risarcire il danno subito dall’amministratore per le ingiurie subite nel corso di alcune assemblee condominiali, ritenendo che le critiche all’operato di quest’ultimo quale amministratore, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di appello, avessero contenuto ingiurioso e trasmodassero in offese che, nel caso di specie, vedono un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli illeciti e sin anche dei reati in danno dei condomini al fine di trarne vantaggi per sé.
Precisamente quel signore, durante una assemblea condominiale, nel contestare i rendiconti sottoposti ad approvazione, aveva pubblicamente indicato l’amministratore come un “manipolatore contabile, infedele e sistematico”.
Si potrebbe osservare: ci mancherebbe altro che dare ad un professionista dell’autore sistematico di atti illeciti etc etc rientri nell’esercizio del diritto di critica, e non configuri ingiuria.
Il lettore più attento noterà però un particolare: la pronuncia, avente per oggetto una fattispecie di ingiuria, non è di una Cassazione Penale, bensì di una Cassazione Civile.
Nel linguaggio comune i termini ingiuria e diffamazione sono spesso usati come sinonimi, con riferimento ad espressioni che offendo l’onore, il decoro, la reputazione di una persona.
In diritto i due termini hanno sempre individuato fattispecie distinte tra loro; entrambe però avevano, originariamente, natura penale.
La diffamazione è tuttora un reato mentre l’ingiuria non lo è più, a seguito di un intervento legislativo (il D.Lgs. 15.1.2016 n. 7) che l’ha trasformata in illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile.
Gli elementi costitutivi sono rimasti sostanzialmente gli stessi:
– l’ingiuria è il comportamento di chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazionetelegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (art. 4 lettera a) del D.Lgs. 15.1.2016 n. 7, che ha preso il posto dell’art. 594 Codice Penale);
– la diffamazione è il comportamento di chiunque, fuori dei casi indicati nella norma di cui sopra, ossia di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (art. 595 Codice Penale).
Tradizionalmente onore e decoro hanno una accezione più soggettiva (riferendosi il primo concetto soprattutto alle qualità morali, e il secondo al complesso delle qualità che determinano il valore sociale dell’individuo), quale percezione che la persona ha di sè, mentre reputazione ha una accezione più oggettiva, quale considerazione che della persona hanno gli altri; sono però concetti, alla fine, simili se non coincidenti.
Quando si configura ingiuria e quando si configura diffamazione
Rileggendo la descrizione delle due fattispecie che si trova nelle norme risulta evidente che la differenza fondamentale sta in un elemento: la presenza o meno della persona offesa.
Pensiamo ad espressioni offensive rivolte nei confronti dell’amministratore nel corso dell’assemblea alla quale, come prassi, era presente: configurano ingiuria.
Pensiamo ad espressioni offensive rivolte nei confronti dell’amministratore nel gruppo whatsapp creato dai condòmini, e di cui l’amministratore però non fa parte: configurano diffamazione.
La diffamazione (ossia l’ipotesi in cui le offese sono proferite nei confronti di persona assente) è sempre stata considerata più grave dell’ingiuria (ossia l’ipotesi in cui le offese sono proferite nei confronti di persona presente), perchè l’impossibilità di percepire direttamente l’espressione offensiva preclude la difesa.
Nel caso di diffamazione, la pena (in senso proprio) è la reclusione fino a un anno o la multa fino a milletrentadue euro (che diventano la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a duemilasessantacinque euro, nell’ipotesi aggravata in cui l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato; e la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero la multa non inferiore a cinquecentosedici euro, nell’ipotesi aggrata in cui l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico).
Nel caso di ingiuria, la pena (in senso lato) è la sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila; è previsto peraltro che non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (quindi: in caso di espressioni offensive immeditamente conseguenti ad un fatto ingiusto, il giudice deve ritenere giustificato il comportamento), e che, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori (quindi: in caso di espressioni offensive scambiate vicendevolmente tra due persone, il giudice può ritenere giustificato il comportamento dell’uno o dell’altro, o anche di entrambi).
Come tutelarsi: termini e modalità
Cosa cambia, però, in concreto, per la vittima delle offese, la quale giustamenti desidera tutelarsi ed ottenere ristoro ?
In caso di diffamazione, essendo un reato, si deve sporgere querela nei confronti dell’autore delle offese entro il termine di decadenza, che è di tre mesi (art. 124 Codice Penale).
Basterà recarsi, se non direttamente in Procura della Repubblica, presso un qualunque ufficio delle forze dell’ordine, come la Polizia o i Carabinieri, esponendo l’accaduto e come può essere verificato (testimoni, documenti etc etc) ed eleggendo domicilio con richiesta di essere avvertiti in caso di archiviazione o di processo.
Per chiedere il risarcimento dei danni può essere proposta subito una causa avanti il Giudice civile (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che si chieda risarcimento fino a Euro 10.000,00 o oltre), ma converrà attendere l’esito della querela presentata.
Se la notizia di reato sarà ritenuta fondata, il querelato sarà rinviato a giudizio avanti il Giudice penale (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che la diffamazione sia semplice o aggravata), e al querelante basterà costituirsi in esso quale parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.
In caso di ingiuria, essendo un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile, si deve promuovere un giudizio nei confronti dell’autore delle offese entro il termine di prescrizione, che è di cinque anni (art. 2947 Codice Civile).
C’è quindi più tempo: tuttavia per ottenere la punizione del colpevole e il risarcimento dei danni deve essere proposta necessariamente la causa davanti il Giudice civile (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda che si chieda risarcimento fino a Euro 10.000,00 o oltre).

