CONDOMINIO – Art. 1134 c.c. – La gestione di iniziativa individuale

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LA NORMA:
Articolo 1134 Codice Civile, Gestione di iniziativa individuale. | comma |
Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. | 1 |
IL TESTO ORIGINARIO DELLA NORMA:
Articolo 1134 Codice Civile, Spese fatte dal condomino. | comma |
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. | 1 |
LA DIVERSA NORMA NELLA COMUNIONE:
Articolo 1110 Codice Civile, Rimborso di spese. | comma |
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso. | 1 |
LA RELAZIONE AL CODICE CIVILE (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942):
531 … Ho infine circoscritto, al fine d’impedire dannose interferenze nell’amministrazione, il diritto di rimborso delle spese che il condomino abbia fatte per le cose comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, riconoscendo tale diritto nel solo caso che la spesa abbia carattere di urgenza (art. 1134 del c.c.).
LA RELAZIONE ALLA LEGGE DI RIFORMA (Dossier del Servizio Studi del Senato dell’ottobre 2012 n. 398):
L’articolo 13, comma 1, modifica la rubrica dell’articolo 1134, attualmente dedicato alle “spese fatte dal condomino” e rubricato ex novo “gestione di iniziativa individuale”. Esso conferma, nella sostanza, il contenuto della norma vigente relativa all’esclusione del diritto al rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova formulazione prevede, tuttavia, anziché il riferimento al “condomino che ha fatto spese per le cose comuni” quello, più ampio, al “condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni”.
LA GIURISPRUDENZA:
Cassazione civile sez. II, 16/04/2018, n. 9280: Il regime del rimborso delle spese per la cosa comune fatte dal singolo condominio nell’interesse anche degli altri è diverso dalla disciplina operante in materia di comunione. Nel primo caso il rimborso è dovuto non in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari (art. 1110 c.c.), ma solo quando la spesa si palesi urgente. Ciò si spiega con il fatto che nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio le porzioni comuni rappresentano necessariamente utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. … L’urgenza degli interventi è nozione distinta dalla mera necessità di eseguirli, poichè ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, detti interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., 6.12.1984, n. 6400; Cass., 26.3. 2001, n. 4364) o ove siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell’edificio un danno ragionevolmente imminente, o in presenza per la necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cass. 19.12.2011, n. 27519; Cass. 19.3.2012, n. 4330). Nel valutare l’urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l’amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759). In carenza di tali inderogabili condizioni non sono ammissibili indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato, la quale è riservata agli organi del condominio, essendo previsti strumenti alternativi (art. 1105 c.c., comma 4) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell’edificio (cfr., da ultimo, Cass. 30.8.2017, n. 20528).
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n. 27235: per l’approvazione di un intervento relativo a riparazioni straordinarie dell’edificio condominiale occorre pur sempre l’autorizzazione dell’assemblea, sicché non rientra comunque nei compiti dell’amministratore di condominio il conferimento ad un tecnico ed ad un’impresa dell’incarico rispettivamente di dirigere e di eseguire í lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio. In difetto della preventiva approvazione della spesa da parte dell’assemblea, a norma dell’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l’iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è comunque sufficiente a fondare l’obbligo di contribuzione dei singoli condomini. Peraltro, il principio secondo cui l’atto compiuto, benché irregolarmente, dall’organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell’amministratore senza previa delibera della assemblea di condomini, atteso che i rispettivi poteri dell’amministratore e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell’amministratore all’ordinaria amministrazione e riservando all’assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (cass. sez. 2, 07/05/1987, n. 4232).
Cassazione civile sez. II, 10/08/2009, n. 18192: Le spese impreviste e straordinarie rispondono all’esigenza della gestione condominiale e, come tali, rientrano nel più ampio ambito oggettivo delle spese occorrenti per il godimento e la conservazione delle parti comuni dell’edificio. In relazione a tale esigenza, l’assemblea condominiale, atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni ad essa riconosciute dall’art. 1135 cod. civ., può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempre che non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale. E poiché – a differenza di quanto stabilito dall’art. 1134 cod. civ. per ciò che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione – l’art. 1135 c.c., comma 2, non contiene l’espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contemplate in un preventivo approvato, sostenute dall’amministratore nell’interesse comune, nulla impedisce all’assemblea dei condomini, pur in mancanza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, di approvare successivamente le spese sostenute dall’amministratore, sempre che si tratti di spese oggettivamente utili. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, attesi i poteri sovrani di cui dispone l’assemblea in tema di gestione del condominio, ritiene che nulla si opponga a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall’amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito dell’urgenza (cass., sez. 2, 14 giugno 1992, n. 6896; cass., sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2864). Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l’amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l’assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l’opera, ancorché non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purché oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria né gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell’opera utilmente surrogata dall’approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.