CONDOMINIO – Art. 63 comma 1 disp.att. c.c. – Il decreto ingiuntivo in base allo stato di ripartizione approvato

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LA NORMA:

Articolo 63 Disposizioni Attuazione Codice Civilecomma
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.1

LA GIURISPRUDENZA:

– rendiconto consuntivo e bilancio preventivo

Cassazione civile sez. II, 18.06.2014, n. 13885, dalla motivazione: Nel merito, con il primo motivo il condominio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1135 c.c., n. 2 e art. 63 disp. att. c.c.. Assume che il giudice erroneamente esclude la possibilità per l’amministratore di servirsi del bilancio preventivo approvato al fine di chiedere il decreto ingiuntivo, perchè diversamente ritenendo non sarebbe possibile perseguire i condomini morosi sino all’approvazione del consuntivo. … Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.Il giudice di pace, infatti, ha infranto un principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, che consente all’amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. La sentenza impugnata afferma l’erroneo principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l’esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri – e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio – per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell’assemblea.

– attuali condòmini e non più condòmini

Cassazione civile sez. II 03.08.2022 n. 24069, dalla motivazione: Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere affermato, da un lato, che l’opponente, non essendo più condomino, non poteva essere destinatario dell’ingiunzione emessa ai sensi della disposizione citata, dall’altro omesso di revocate il decreto ingiuntivo richiesto dal condominio, con ogni conseguenza anche sulle spese. Il motivo è infondato. La considerazione secondo cui l’alienante dell’immobile, per effetto della vendita, non sia più condomino comporta, come conseguenza, l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, che consente all’amministratore, sulla base dello stato di ripartizione della spesa approvato all’assemblea, di ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico del condomino inadempiente. Tale conseguenza, tuttavia, comporta che l’amministratore non possa ottenere nei confronti dell’ex condomino la provvisoria esecuzione del decreto, che sarebbe altrimenti automatica in quanto prevista espressamente dalla legge, ma non esclude che possa avvalersi della procedura monitoria, ai sensi della norma generale posta dall’art. 633 c.p.c.. Procedura che, merita aggiungere, può contare sulla produzione da parte dell’amministratore di condominio della delibera di approvazione di rendiconto e di ripartizione della spesa, a cui va riconosciuta, per le ragioni esposte in sede di trattazione del motivo precedente, valore di prova anche nei confronti dell’ex condomino, sia pure sottoposta, in questo caso, alla prudente valutazione da parte del giudice chiamato ad emettere l’ingiunzione. La decisione del Tribunale che, pur ribadendo il richiamato principio della inutilizzabilità, nella fattispecie concreta, dell’art. 63 citato, non ha proceduto tuttavia alla revoca del decreto ingiuntivo appare pertanto corretta e si sottrae alla censura sollevata.

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